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D.M. 12/12/2005
Art. 4. Situazioni di emergenza diverse da quella climatica
1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal Comitato.
Art. 5. Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi più gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero delle attività produttive di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella procedura stessa.
2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas stabilisce con propria delibera i criteri per la cessione a terzi della quota di capacità di trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da utenti individuati, applicabile nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al termine di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, e previo accertamento da parte del Comitato, che non vi sia stata la richiesta massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione. Roma, 12 dicembre 2005 Il Ministro: Scajola Allegato AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI EMERGENZA PER FRON- TEGGIARE LA MANCANZA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO DI GAS NATURALE IN CASO DI EVENTI CLIMATICI SFAVOREVOLI. (Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235) Dicembre 2005 Definizioni. Ministero: Ministero delle attività produttive. Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie. Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235. Dispacciamento: attività di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale. Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale. Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla società Snam rete gas S.p.a. Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attività di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare. Terna: società Terna S.p.a. cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Mnistri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione. Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli. Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri. Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio. Grado giorno (GG) : complemento a 18 °C della media tra le temperature massima e minima rilevate nel giorno in ciascuno dei diciotto osservatori meteorologici collegati alle diciotto zone climatiche. Gradi giorno negativi sono considerati pari a zero. Il Grado giorno pesato Italia viene calcolato pesando i GG di ciascun osservatorio mediante il gradiente termico relativo a ciascuna zona climatica in cui viene suddiviso il territorio italiano. Inverno normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si definisce come inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) è pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento ai dieci inverni precedenti. Inverno globalmente freddo: inverno in cui (GGcum) è pari a quello dell'inverno normale moltiplicato per il coefficiente maggiorativo pari a 1,094. Tale coefficiente rappresenta il rapporto tra (GGcum) (1 su 20) valore cumulato dei GG pesati Italia che ha una probabilità di accadimenti del 5%, con riferimento al campione degli ultimi 42 inverni] ed il valore medio di (GGcum) sul medesimo campione. Inverno intermedio: inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GGcum) è pari alla media tra quello corrispondente all'inverno normale e quello corrispondente all'inverno globalmente freddo. Disposizioni generali.
1. La presente Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito richiamata come procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, ed i relativi soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale. La Procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato tecnicod'emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito denominato Comitato), ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del gas.
2. La Procedura di emergenza climatica è attivata, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità (inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas, effettuati giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas, evidenzino una situazione di criticità legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con il ricorso alle procedure in essere per il normale esercizio del bilanciamento fisico. Nell'applicazione della Procedura di emergenza il Comitato si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas.
3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attività previste nella presente Procedura di emergenza climatica: le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la società Terna e gli utenti, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica dei relativi responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica; gli utenti individuano inoltre i riferimenti dei propri clienti finali (numero di fax, indirizzo di posta elettronica) a garanzia del funzionamento della presente procedura. Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella presente Procedura di emergenza climatica provvede, per quanto di propria competenza, a rendere note e a mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto. Tali informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.
4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della presente Procedura ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformità alla suddetta Procedura a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio e con la società Terna per quanto di rispettiva competenza b) dandone apposita comunicazione al Comitato. Durante le fasi di cui alla presente Procedura le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza in oggetto.
5. Ai sensi della presente Procedura, ciascun utente è tenuto, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto, a:
a) informare i propri clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc/anno delle problematiche derivanti da una situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilità concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;
b) informare i propri clienti finali con contratti di fornitura con clausola di interrompibilità, ovvero titolari di impianti «dual-fuel», della possibilità che venga loro interrotta la fornitura di gas in base alla presente Procedura. Il preavviso di interruzione comunicato entro un dato giornogas dovrà avere effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo;
c) comunicare, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con contratti di fornitura del gas con clausola di interrompibilità nonchè, per ciascuno di essi: i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, informando i clienti interessati della possibilità concrete di accadimento di quanto alle fasi 2 e 5; se gli impianti saranno totalmente interrotti oppure, in caso di interruzione parziale, il volume giornaliero massimo continuo e la quota giornaliera interrompibile; al fine di evidenziare le effettive possibilità di risparmio, il valore minimo e massimo del volume giornaliero continuo previsto. La stessa comunicazione è inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è collegato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto;
d) comunicare, tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con impianti industriali con alimentazione «dual-fuel» (nota 1), indipendentemente dal tipo di contratto di fornitura (incluse le centrali per la produzione di energia elettrica) nonchè, per ciascuno degli stessi, i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, e le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas degli impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili alternativi. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è collegato, se è diversa dell'impresa maggiore di trasporto
e) comunicare all'impresa maggiore di trasporto, con aggiornamento mensile, la quota di componente termica (uso riscaldamento) delle forniture di gas alle reti di distribuzione cittadine nell'ipotesi di inverno normale. La stessa comunicazione è inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è collegato, se diversa dall'impresa maggiore di trasporto. L'impresa maggiore di trasporto rende disponibili alle altre imprese di trasporto, sul proprio sito web di cui sopra, i soli dati di cui alle lettere
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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